Attestazione di rispondenza del contratto di locazione a canone concordato agli accordi territoriali. Il Comune di Bologna “risolve” il dubbio sulla decorrenza dell’obbligatorietà ai fini dell’accesso alle agevolazioni fiscali

di Riccardo Traina Chiarini

Come noto, a partire dall’1 ottobre 2017 è entrato in vigore il nuovo accordo territoriale per i contratti di locazione a canone concordato per i Comuni dell’area metropolitana di Bologna, in attuazione della legge n. 431/1998 e del decreto ministeriale del 16/01/2017, firmato dalle Organizzazioni Sindacali provinciali dei proprietari e degli inquilini.

Proprio il D.M. 16 gennaio 2017, agli artt. 1.8, 2.8 e 3.5, impone alle parti contrattuali, all’atto della definizione del canone effettivo ed anche con riferimento alle agevolazioni fiscali, o di farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali, o di avvalersi di una attestazione, eseguita da almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo locale, a cura e con assunzione di responsabilità da parte di queste, circa la corrispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso.

Tale esigenza è stata quindi trasposta nell’art. 13 del nuovo accordo territoriale per l’area bolognese, intitolato “Equità fiscale”. Esso dispone, in particolare, che le parti «convengono sull’opportunità di utilizzare l’apposita attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del DM 16/01/2017 che verrà rilasciata congiuntamente da una Organizzazione della proprietà edilizia e una Organizzazione dei conduttori firmatarie del presente accordo tramite la elaborazione e consegna di una modulistica, atta a documentare alla Pubblica Amministrazione la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare il rispetto sostanziale del presente accordo anche con riguardo alle agevolazioni fiscaliLe parti chiedono all’Amministrazione Comunale, di concedere, automaticamente, aliquote fiscali agevolate solo in presenza di tale attestazione».

Il problema che si è posto riguardo tale previsione normativa, e che è stato “risolto” solo nella giornata di ieri da parte del Comune di Bologna, riguardava dunque l’obbligatorietà (o meglio: la data di decorrenza della obbligatorietà) della prescritta attestazione ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni IMU di cui possono beneficiare i proprietari di immobili locati a canone concordato.

Ci si riferisce, in particolare, alla riduzione di imposta del 25% disposta con legge di stabilità 2016, per i contratti di cui all’art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (articolo e comma da indicarsi nel contratto di locazione), ed all’aliquota agevolata allo 0.76%  (già prevista negli scorsi anni e confermata per l’anno 2018) relativamente  alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate – alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni delle proprietà edilizia e quelle dei conduttori – dal soggetto passivo di imposta a: (i) persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale; (ii) studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o ad una specializzazione post laurea presso l’Università degli Studi di Bologna; e (iii) lavoratori, non residenti nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti.

Ebbene, nell’incertezza generale (è il caso di dirlo) la decisione del Comune di Bologna è stata dunque di ritenere obbligatoria l’attestazione rilasciata dalle Organizzazioni territoriali della proprietà edilizia e dei conduttori solamente per i nuovi contratti di locazione a canone concordato che siano stati stipulati dal giorno 1 marzo 2018 in poi. Tutti i contratti stipulati fino al 28 febbraio 2018 compreso, pertanto, non necessitano di alcuna attestazione al fine di accedere alle suddette agevolazioni.

A conferma, si riporta il contenuto della pagina web dell’Ufficio IMU del Comune di Bologna:

«In attuazione di quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti del 16 gennaio 2017, con gli accordi del 26 settembre 2017 applicabili nel territorio metropolitano di Bologna, le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini hanno convenuto sull’opportunità di prevedere un’apposita attestazione che dovrà essere rilasciata congiuntamente da una organizzazione della proprietà edilizia e da una dei conduttori firmatarie dell’accordo, tramite l’elaborazione e la consegna di una modulistica atta a documentare alla pubblica amministrazione la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare il rispetto sostanziale dell’accordo, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.

Per poter fruire delle agevolazioni IMU previste per la locazione a canone concordato per i contratti stipulati a partire dal 1 marzo 2018 (data di avvio delle procedure di attestazione) dall’anno 2018 è pertanto necessaria l’attestazione di rispondenza dal contratto da parte delle organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto l’accordo.

L’attestazione non è invece necessaria per poter potere applicare le agevolazioni IMU ai contratti concordati stipulati fino al 28 febbraio 2018.

Dal 1° marzo 2018 le parti (locatore e locatario) nel predisporre il contratto di locazione concordato potranno quindi scegliere di farsi assistere, nella determinazione del canone, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; chi non si farà assistere dalle organizzazioni, per potere fruire delle agevolazioni IMU, dovrà comunque richiedere alle organizzazioni stesse il rilascio dell’attestazione di conformità del contratto di locazione all’accordo territoriale. Per l’area di Bologna l’attestazione di conformità, secondo quanto previsto dall’art. 13 dell’accordo, dovrà essere rilasciata congiuntamente da due organizzazioni sindacali di cui una della proprietà edilizia e una dei conduttori.»

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